LEGGE 30 giugno 1912, n. 747
Art. 1
È approvata l'annessa convenzione stipulata addì 23 aprile 1912, fra le Amministrazioni delle finanze e del tesoro da una parte, ed il comune di Torino dall'altra, a parziale modificazione della precedente convenzione 18 aprile 1908, stipulata in esecuzione della legge 21 luglio 1907, n. 581.
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