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LEGGE 2 luglio 1912, n. 748

Current text a fecha 2008-12-22
Art. 1

L'art. 50 del testo unico delle leggi postali è modificato e sostituito dal seguente: È ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitare per espresso con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento. Tali oggetti sono sottoposti a carico dei mittenti ad una soprattassa di centesimi 25. La tassa è di centesimi 40 quando con la dichiarazione scritta «espresso urgente» è richiesto il recapito con precedenza sugli altri oggetti che sono da recapitare per mezzo di espresso.