LEGGE 6 luglio 1912, n. 749
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad istituire il Ministero delle colonie, a determinarne le attribuzioni e a dare le disposizioni per l'ordinamento e l'assunzione del personale. Il Governo ha pure facoltà di spostare e modificare con decreti Reali gli organici delle Amministrazioni centrali dello Stato in quanto occorra per trasferire al Ministero delle colonie servizi ora dipendenti da altri Ministeri. La maggiore spesa per l'istituzione di detto Ministero per l'esercizio 1912-913 non dovrà eccedere la somma di L. 200.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Di San Giuliano - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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