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LEGGE 6 luglio 1912, n. 755

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Al ruolo organico del personale civile tecnico (specialisti laureati) delle Direzioni di artiglieria e armamenti della R. marina, stabilito dall'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 366, è sostituito il seguente: III. - Direzioni di artiglieria ed armamenti. Specialisti laureati. Parte di provvedimento in formato grafico Nulla è innovato per quanto riguarda il ruolo organico dei capi tecnici delle Direzioni di artiglieria ed armamenti.