LEGGE 27 giugno 1912, n. 766
Art. 1
Ai 55 Comuni delle provincie di Cosenza e di Catanzaro, che vi hanno diritto (Cosenza, Aprigliano, Pietrafitta, Piane-Crati, Figline Vegliaturo, Cellara, Rogliano, Marzi, Belsito, Mangone, Santo Stefano di Rogliano, Parenti, Scigliano, Carpanzano, Colosimi, Bianchi, Pedivigliano, Panettieri, Grimaldi, Altilia, Malito, Dipignano, Paterno Calabro, Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano, Celico, Rovito, Lappano, Zumpano, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, Trenta, Casole, Pedace, Serra Pedace, San Giovanni in Fiore, Longobucco, Decollatura, Soveria Mannelli, Carlopoli, Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Albi, Cicala, Petilia-Policastro, Mesuraca, Petrona, Cotronci, Savelli, Sersale, Zagarise, Marcedusa, Fossato Serralta, Pentone) saranno annualmente attribuiti, al netto delle spese di amministrazione, gli interessi del fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876. Le somme così attribuite sono destinate: 1° al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui per gli edifici scolatici e per la provvista di acqua potabile; 2° alla esecuzione di altre opere riguardanti l'igiene.
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