LEGGE 6 luglio 1912, n. 767

Type Legge
Publication 1912-07-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Agli articoli 303, 304, 307 e 332 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269) sono sostituiti i seguenti: Art. 303. - La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle Provincie e dai Comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati. La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata per ciascuno di essi, rispettivamente per le Provincie e pei Comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 332 (modificato). Le Provincie ed i Comuni possono essere nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa però sempre pei Comuni l'applicazione: della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici; e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame. Salvo quanto è disposto nell'art. 332 (modificato) la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali o comunali è fatta in ragione delle somme d' imposta principale erariale risultante: a) pei terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta; b) pei fabbricati, dall'applicazione della quota del 12,50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta. In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 6 settembre 1907, numero 751 (testo unico). Art. 304. - Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente articolo, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, quale maggioranza dovrà inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune ed alla Provincia. Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il qual termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserite in sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia. L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato è data pei Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le Provincie con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato. Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrimposta con eccedenza al limite di cui all'art. 303, all'autorità che deve impartire l'autorizzazione. Il reclamo deve essere proposto nei quindici giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell'inserzione nel foglio periodico per quelle provinciali. L'autorità competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarità degli stanziamenti dell'intero bilancio e se le spese obbligatorie siano iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, può apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori. I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed il decreto Reale sono, a cura dell'Amministrazione interessata, pubblicati per copia all'albo pretorio per otto giorni; il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia. Qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia, può produrre ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto Reale. Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento innanzi alla V sezione del Consiglio di Stato sono ridotti alla metà. Il termine per ricorrere decorre rispettivamente dell'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio del Comune; e dalla data della inserzione del decreto Reale nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia. La sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato. Art. 307. - Le Provincie ed i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura. Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai Comuni nè dalle Provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure rivestano i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse, e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 304. Inoltre trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'art. 260 della legge comunale e provinciale, quando contro di esse non sia pervenuto alla Prefettura reclamo di qualche contribuente della Provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse sieno da annullare, le trasmette al Ministero degli interni, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei Comuni, e il decreto Reale per le deliberazioni delle Provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V sezione del Consiglio di Stato, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 304. Art. 332. - Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto è stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n.449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442. Restano altresì in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251 e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682. Nulla è innovato all'art. 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103. Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta.

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