Art. 1
Il Governo è autorizzato a prorogare i termini stabiliti per compiere le espropriazioni ed i lavori dell'opera residua di risanamento della città di Napoli, contemplata dalla legge 7 luglio 1902, n. 290.
Il Governo è autorizzato a prorogare i termini stabiliti per compiere le espropriazioni ed i lavori dell'opera residua di risanamento della città di Napoli, contemplata dalla legge 7 luglio 1902, n. 290.