LEGGE 6 luglio 1912, n. 784
Art. 1
È istituito in Roma un Convitto nazionale femminile, già fondato a titolo di esperimento col R. decreto 6 novembre 1911, n. 1394. Esso ha per iscopo di accogliere ed educare giovanette iscritte alle scuole medie governative, con preferenza quelle che frequentano le scuole complementari e normali.
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