LEGGE 6 luglio 1912, n. 785
Art. 1
È prorogata di un quinquennio, ossia a tutto l'esercizio finanziario 1916-917, l'autorizzazione concessa all'Amministrazione della R. marina con l'art. 2, lettera b), della legge 21 marzo 1907, n. 118, di alienare le navi comprese negli elenchi A e B annessi alla legge stessa.
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