LEGGE 6 luglio 1912, n. 785

Type Legge
Publication 1912-07-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È prorogata di un quinquennio, ossia a tutto l'esercizio finanziario 1916-917, l'autorizzazione concessa all'Amministrazione della R. marina con l'art. 2, lettera b), della legge 21 marzo 1907, n. 118, di alienare le navi comprese negli elenchi A e B annessi alla legge stessa.

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