LEGGE 12 luglio 1912, n. 788

Type Legge
Publication 1912-07-12
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti dalle quali gli stessi Regi decreti siano stati, in tutto o in parte, modificati o sostituiti: 1. Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª), col quale fu approvato il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee. 2. Regio decreto del 3 maggio 1891, n. 243, col quale venne concessa l'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello, per la fabbricazione di cinghie di trasmissione, e dei rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori. 3. Regio decreto del 3 marzo 1892, n. 83, e Regio decreto 23 febbraio 1896, n. 55, coi quali furono stabilite le norme per l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegare nella fabbricazione dei canditi destinati alla esportazione. 4. Regio decreto del 21 maggio 1893, n. 275, col quale vennero introdotte modificazioni nel regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee e venne accordata l'importazione dei filati di lana mohair, per la fabbricazione delle trecce di lana, e delle lamiere di ferro greggio o stagnate, per essere verniciate o litografate e per la fabbricazione di guantiere e placche da letto. 5. Regio decreto 23 febbraio 1896, n. 55, col quale vennero stabilite nuove norme per l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegare nella fabbricazione dei canditi. 6. Regio decreto 4 aprile 1897, n. 132, col quale vennero introdotte modificazioni nel regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee. 7. Regio decreto 4 giugno 1899, n. 220, col quale vennero concesse la importazione temporanea di macchine ed apparecchi per essere sperimentati e di tessuti di seta cruda cinesi per essere tinti o stampati e l'esportazione temporanea di rocchetti o tubetti di legno, di carta o di cartone adoperati per l'esportazione dei filati. 8. Regio decreto 6 gennaio 1901, n. 10, col quale venne accordata l'importazione temporanea del cuoio inglese di bufalo per la fabbricazione di oggetti d'equipaggiamento di militari. 9. Regio decreto 30 gennaio 1902, n. 31, col quale venne accordata l'importazione temporanea dell'acciaio in blocchi, in lamiere e in verghe per la fabbricazione dei cannoni e relativi affusti. 10. Regio decreto 3 luglio 1902, n. 327, col quale vennero introdotte modificazioni nel regolamento sulle importazioni e esportazioni temporanee. 11. Regio decreto 24 dicembre 1903, n. 522, col quale fu estesa agli altri prodotti a base di zucchero l'importazione temporanea concessa per gli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi e vennero inoltre introdotte modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee. 12. Regio decreto 21 aprile 1904, n. 158, col quale vennero introdotte modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee. 13. Regio decreto 19 febbraio 1903, n. 63, col quale venne accordata l'importazione temporanea dell'acciaio in barre per la fabbricazione delle lime e raspe. 14. Regio decreto 7 agosto 1905, n. 485, col quale venne accordata l'importazione temporanea dei tessuti serici per essere tinti, tampati cilindrati, apparecchiati e marezzati e delle lamiere di ferro per la fabbricazione del vasellame smaltato, e vennero inoltre introdotte modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee. 15. Regio decreto 11 luglio 1907, n. 532, col quale venne accordata l'importazione temporanea delle lamiere, e dei tubi di ferro, destinati alla zincatura, o per la trasformazione in oggetti diversi zincati. 16. Regio decreto 19 luglio 1908, n. 495, che estende la temporanea importazione del grano tenero alla fabbricazione dei biscotti da thè. 17. Regio decreto 9 gennaio 1910, n. 19, che concede la temporanea importazione delle lamiere di acciaio destinate alla fabbricazione dei tubi saldati. 18. Regio decreto 3 febbraio 1910, n. 57, che accorda l'importazione temporanea del rame in pani per essere ridotto in fogli, in spranghe, in fili e altri lavori. 19. Regio decreto 1° agosto 1910, n. 691, che estende ad altri lavori la concessione dell'importazione temporanea dei ferri per la costruzione di ponti e tettoie. 20. - Regio decreto 9 agosto 1910, n. 585, col quale è concessa l'importazione temporanea del glucosio per la preparazione di frutti canditi, frutti sciroppati, marmellate e mostarde. 21. - Regio decreto 22 gennaio 1911, n. 60, che estende le disposizioni del titolo II, capitolo XVII, del regolamento approvato con R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6622, modificato con decreto 21 aprile 1904, n. 158, alla temporanea importazione delle lamiere di ferro piombate, destinate alla fabbricazione di stagnoni d'imballaggio, da esser esportati pieni di carburo di calcio.

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