LEGGE 30 giugno 1912, n. 799
Art. 1
È approvata la convenzione per il completamento dei lavori di sistemazione edilizia della R. Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici, stipulata il 1° aprile 1912, fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro e il Rettore dell'Università di Pisa quale presidente del Consorzio universitario e della Commissione del Fondo per la costruzione delle cliniche e pel riordinamento e la sistemazione edilizia dei Regi ospedali riuniti di S. Chiara. In nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà essere chiamato a rispondere di maggiori spese oltre a quelle determinate nella convenzione e che, da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.
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