LEGGE 6 luglio 1912, n. 801
Art. 1
Sono convertiti in legge: a) il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, portante modificazioni alle norme pel funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti i Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908; b) il R. decreto 31 dicembre 1911, n. 1426, riguardante lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati ad abitazione dei funzionari dello Stato, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908; c) il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 154, riguardante il ripristino, fino al 30 giugno 1912, della facoltà consentita dal R. decreto 11 settembre 1910, n. 767, circa la risoluzione delle vertenze relative ai contratti per forniture, provviste e lavori dipendenti dal terremoto del 1908; d) il R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1395, col quale è stata prorogata sino al 1° luglio 1912 la facoltà accordata al Governo del re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.
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