LEGGE 6 luglio 1912, n. 803
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'autorizzazione concessa alla Cassa dei depositi e prestiti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, di mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 125.000 per l'acquisto e la sistemazione completa del campo sperimentale in servizio della Regia stazione di granicoltura in Rieti, è estesa fino alla somma di L. 155.000 (centocinquantacinquemila). Al pagamento degli interessi annuali del prestito e della quota di ammortamento in 35 anni sarà provveduto nei modi e coi mezzi di cui all'art. 4 della precitata legge 8 giugno 1911, n. 550. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912. VITTORIO EMANUELE. Nitti - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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