LEGGE 18 luglio 1912, n. 806
Art. 1
Il grado conferito con decreto reale costituisce lo stato dell'ufficiale. Il grado è distinto dall'impiego.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.