LEGGE 12 luglio 1912, n. 812
Art. 1
È istituito un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane. Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione di esso saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.
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