LEGGE 6 luglio 1912, n. 832
Art. 1
Il numero dei cavalli stalloni nei depositi dello Stato viene portato, in cinque esercizi finanziari, a
1200.All'uopo, nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1912-913, vengono inscritte, in aggiunta agli stanziamenti attuali, le maggiori somme seguenti: 1912-913. . . L. 640.000 1913-914. . . » 800.000 1914-915. . . » 960.000 1915-916. . . » 1.120.000 1916-917. . . » 1.280.000 Nella scelta degli stalloni da acquistarsi, si avrà particolare riguardo al bisogno di produrre cavalli per l'artiglieria. Con decreto del Ministero del tesoro, sarà ripartita la somma di L. 640.000, inscritta per l'esercizio finanziario 1912-913, fra i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio: Stipendi, paghe, assegni e indennità al personale dei depositi di cavalli stalloni; Spese per il funzionamento dei depositi e l'alimentazione dei cavalli; Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno e all'estero. Per gli anni successivi detto assegnamento sarà proposto col disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tutte le somme che, alla fine di ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1912-913, rimarranno disponibili sui capitoli di spese riguardanti il servizio dei cavalli stalloni, saranno conservate nella contabilità dei resti, e potranno, negli esercizi successivi, essere erogate secondo gli scopi indicati nei singoli capitoli di spesa.
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