LEGGE 6 luglio 1912, n. 833

Type Legge
Publication 1912-07-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine concesso dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (testo unico 10 novembre 1907, n. 818, modificato con R. decreto 31 agosto 1910, n. 881) agli industriali che impiegano fanciulli affinchè possano mettersi in regola con gli obblighi di istruzione dei fanciulli stessi, è prorogato fino al 1° luglio 1913. Fino al 30 giugno 1913 è consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta l'istruzione richiesta dall'art. 2 della legge in vigore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912. VITTORIO EMANUELE. Nitti - Credaro. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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