LEGGE 14 luglio 1912, n. 835
Art. 1
Al personale addetto ai pubblici servizi, concessi all'industria privata o esercitati da Provincie o da Comuni, per i trasporti su ferrovie e su tramvie intercomunali a trazione meccanica, e così pure al personale addetto a pubblici servizi di linee di navigazione interna extra-urbana, con motori meccanici, sono applicabili le norme per l'equo trattamento del personale indicate negli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, con le modificazioni e aggiunte contenute negli articoli. seguenti. È eccettuato il personale direttivo, per il quale siano regolati i reciproci rapporti da patti speciali.
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