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LEGGE 14 luglio 1912, n. 854

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Allo scopo di provvedere al riordinamento della istruzione professionale, alla sistemazione economica, tecnica e didattica delle scuole esistenti ed all'istituzione di quelle per le quali il Governo, d'accordo con le Amministrazioni locali, ha già riconosciuto la necessità della fondazione, sono aumentati di L. 575.000, a partire dall'esercizio 19l2-1913, i fondi stanziati per tale servizio nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.