Art. 1
Allo scopo di provvedere al riordinamento della istruzione professionale, alla sistemazione economica, tecnica e didattica delle scuole esistenti ed all'istituzione di quelle per le quali il Governo, d'accordo con le Amministrazioni locali, ha già riconosciuto la necessità della fondazione, sono aumentati di L. 575.000, a partire dall'esercizio 19l2-1913, i fondi stanziati per tale servizio nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.