LEGGE 6 luglio 1912, n. 869
Art. 1
Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituito un Consiglio per gli interessi serici composto: a) di tre rappresentanti di associazioni e comizi agrari; b) di tre rappresentanti di associazioni industriali seriche; c) di sette membri nominati con decreto Reale su proposta del ministro, con particolare riguardo a che nel Consiglio siano equamente rappresentati i vari rami della produzione e dell'industria serica nonchè gli industriali, che non formino parte delle associazioni di cui alla lettera a); d) del capo servizio dell'agricoltura e di quello della industria. Il Consiglio dura in carica quattro anni e si rinnova per metà ogni due anni. Al primo biennio la scadenza di carica è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità. Il presidente, nominato con decreto Reale, dura in carica due anni e può essere riconfermato. Gli elenchi degli enti chiamati a nominare i consiglieri, di cui alle lettere a) e b), sono approvati e riveduti ogni biennio con decreto Reale, in base rispettivamente alla importanza della bachicoltura nel loro territorio ed a quella degli interessi industriali consociati. Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato secondo le norme e con le funzioni che saranno determinate dal regolamento.
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