LEGGE 30 giugno 1912, n. 920
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. È autorizzata una spesa straordinaria, da contenersi nel limite massimo della somma di L. 169.500, per provvedere all'acquisto o alla costruzione dell'edificio occorrente per la Regia scuola normale e complementare di San Pietro al Natisone (Udine). Detta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione (parte straordinaria) per L. 40.000 nell'esercizio finanziario 1912-913, per L. 40.000 nell'esercizio 1913-914 e per il resto nell'esercizio 1914-915. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco - Credaro. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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