LEGGE 22 dicembre 1912, n. 1316
Art. 1
Ferme rimanendo tutte le altre condizioni per l'esercizio delle linee comprese nei gruppi II (Tirreno inferiore) e III (Adriatico) e di quelle postali celeri dell'Egitto, di cui alle leggi del 30 giugno 1912, numeri 685 e 686 e nei capitolati annessi alle leggi stesse, e salvo quanto è disposto dal successivo articolo 3, la sovvenzione annua è stabilita pel gruppo II, comprese le linee di cui all'art. 2 della presente legge, in, lire 5,180,000, pel gruppo III in lire 4,500,000 e per le linee postali celeri dell'Egitto in lire 3,250,000. Le sovvenzioni pei gruppi II e III saranno, previe le eventuali riduzioni dipendenti dall'aggiudicazione all'asta, ripartite dal Ministero della marina, fra le singole linee del rispettivo gruppo in modo proporzionale, salvo l'arrotondamento delle cifre, alle sovvenzioni particolarmente assegnate a ciascuna di esse dalla legge 30 giugno 1912, n. 685.
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