LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1346
Art. 1
Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca è prorogato a tutto il 31 dicembre 1913.
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