LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1347
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, numero 4727 (serie 3ª), in relazione all'art 24 della precedente legge 8 giugno 1873, n. 1389, modificata con l'altra del 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262; 24 dicembre 1903, numero 494; 22 dicembre 1904, n. 658; 28 dicembre 1905, n. 597; 30 dicembre 1906, n. 644; 22 dicembre 1907, n. 786; 24 dicembre 1908, n. 717; 23 dicembre 1909, n. 779; 29 dicembre 1910, n. 905 e 31 marzo 1912, n. 239, sono nuovamente prorogati fino alla pubblicazione di una nuova legge sulla commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1912. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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