LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1349
Art. 1
Sono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente norme per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, eccettuati quelli indicati negli articoli 10 ed 11 relativi alle espropriazioni dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili e nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, riguardante l'indennità ai giurati, che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina Reggio Calabria e Palmi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.