LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1350
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 2 agosto 1912, n. 1133, riguardante i magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria, inviati nella Libia ed in altre colonie per l'amministrazione della giustizia. Finchè non sarà diversamente provveduto, anche per l'esercizio 1913-914 e successivi, gli stipendi ai magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria contemplati nell'art.1 del suddetto decreto saranno corrisposti sul capitolo 27 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1912. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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