LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1352
Art. 1
È data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibile 3,50 e 3 per cento netto che, ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, potrebbe emettere per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato durante l'anno finanziario 1913-914. È altresì autorizzata l'emissione di detti buoni quinquennali fino a concorrenza di 50 milioni di lire, per pagare altrettanta somma all'Amministrazione del debito pubblico ottomano in virtù del secondo comma dell'art. 10 del trattato di pace fra l'Italia e la Turchia, sottoscritto a Losanna il 18 ottobre 1912; e fino a concorrenza di 200 milioni, per provvedere alle spese militari che occorreranno in Tripolitania e in Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in poi, ed alle altre necessarie per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e per eseguire riparazioni straordinarie alle navi della R. marina.
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