LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1355
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 1.934.000 al capitolo n. 8: «Compensi per lavori straordinari» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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