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LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1356

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il qui allegato R. decreto 19 gennaio 1911, n. 54, col quale venne prelevata la somma di L. 74.100 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed inscritta nei bilanci di vari Ministeri per l'esercizio 1910-911 per elevare nel semestre gennaio-giugno 1911 l'indennità ai funzionari residenti a Palmi e per provvedere alla distribuzione di medaglie di benemerenza e commemorative del terremoto del 28 dicembre 1908. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.