LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1358
Art. 1
Il limite massimo della spesa consolidata per il debito vitalizio, di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1912, n. 194, è elevato a L. 103.000.000, fino al 30 giugno
1914.Con decreto Reale, promosso dal Ministero del tesoro, sarà provveduto al riparto della indicata somma fra i Ministeri.
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