LEGGE 22 dicembre 1912, n. 1361
Art. 1
È istituito alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, i quali, ripartiti in circoli regionali, debbono: a) accertare l'esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri e sulla Cassa di maternità in tutti gli opifici, laboratori, cantieri e lavori sottoposti alle leggi indicate con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento per l'applicazione della presente legge; b) esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie ed i recipienti di vapore; c) rilevare, secondo le istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie; d) raccogliere e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, notizie ed informazioni su quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro, valendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie. I dati raccolti non possono venire pubblicati nè comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualsiasi genere, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle ditte alle quali si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditte stesse. Gli ispettori possono altresì adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti del lavoro quando invitati dalle parti.
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