LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1365

Type Legge
Publication 1912-12-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 luglio 1912, n. 835, avranno effetto: a) per i trasporti dei viaggiatori e delle merci in servizio interno delle ferrovie esercitate dall'industria privata, delle tranvie e delle linee automobilistiche e di navigazione interna, e nei servizi cumulativi fra loro, dal 1° gennaio 1913; b) per il trasporto delle persone e dei bagagli e cani, sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa, nazionali ed internazionali, dal 1° luglio 1913; c) per il trasporto delle merci sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa nazionali ed internazionali, dalla data di attivazione delle nuove tariffe per le ferrovie dello Stato, previste con l'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con l'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372. L'art. 20 della detta legge 14 luglio 1912, n. 835, è abrogato.

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