LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1373
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali per i comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1912. VITTORIO EMANUELE. Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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