LEGGE 29 dicembre 1912, n. 1383
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575, è abrogato e sostituito dal seguente: Gl'impiegati dei quadri IV e V della tabella B (ausiliarie ed ufficiali d'ordine), annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, che dallo stipendio di L. 1200 e di L. 1450 passeranno al minimo stabilito di L. 1500, avranno il primo aumento successivo di L. 200. Inoltre, nel passaggio agli stipendi minimi stabiliti dalla presente legge, è considerata utile per il successivo avanzamento l'anzianità negli stipendi precedentemente goduti: agl'impiegati dei quadri suddetti con lo stipendio di L. 1400 e 1450; agl'impiegati del quadro II della tabella B (applicati e simili) annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di L. 1450; agli agenti del quadro I della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, con lo stipendio di L. 1100; agli agenti del quadro III della tabella stessa, agli operai ed agenti dei quadri I, II e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di L. 1000; alle operaie e commesse del quadro IV di questa ultima tabella, con lo stipendio di L. 750. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1912. VITTORIO EMANUELE. Calissano. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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