LEGGE 5 gennaio 1913, n. 2
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine stabilito al Governo dalla legge 12 luglio 1912, n. 788, per disciplinare con nuove disposizioni la materia delle importazioni ed esportazioni temporanee è prorogato di mesi tre. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1913. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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