LEGGE 5 gennaio 1913, n. 4
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, recante disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1913. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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