LEGGE 13 marzo 1913, n. 205

Type Legge
Publication 1913-03-13
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

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