LEGGE 13 marzo 1913, n. 205
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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