LEGGE 20 marzo 1913, n. 206
Art. 1
È autorizzata l'iscrizione ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, delle somme di L. 90.000 per l'esercizio 1912-913 e di L. 300.000 per l'esercizio 1913-914, per provvedere al personale di servizio e ai bisogni straordinari dei servizi di copiatura presso gli uffici scolastici provinciali, da assumere secondo le norme stabilite nella legge 11 giugno 1897, n. 182, per il personale straordinario.
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