LEGGE 20 marzo 1913, n. 215

Type Legge
Publication 1913-03-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge. Nel conto dei residui del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario, 1912-913, sono introdotte le variazioni risultanti dalla tabella B unita alla presente legge. Agli effetti delle autorizzazioni di leggi speciali per opere pubbliche, le variazioni che vi si riferiscono saranno compensate nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni od aumenti, a seconda che siano comprese fra le maggiori assegnazioni o fra le diminuzioni di stanziamento. In corrispondenza alla diminuzione di L. 1.900.000 portata al capitolo n. 211, di cui alla predetta tabella B, sono ridotti della stessa somma gli stanziamenti per «Partite di giro», nei capitoli sotto indicati: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici - Capitolo n. 244: «Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento, da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195). Stato di previsione dell'entrata - Capitolo n. 260: «Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)».

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