LEGGE 20 marzo 1913, n. 253
Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria fino all'ammontare di L. 54.500.000 al fine di provvedere: a) alla costruzione di arterie telefoniche interurbane mediante la posa di fili aerei, ovvero di cavi sotterranei Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e diramazioni da Bologna per Venezia e da Firenze per Livorno (parte 1ª della tabella annessa alla presente legge); b) alla costruzione di linee telefoniche interurbane ed internazionali in fili aerei ed alla posa di cavi sottomarini (parte 2ª della tabella annessa alla presente legge).
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