LEGGE 20 marzo 1913, n. 254
Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria di L. 70.000.000 al fine di provvedere: a) alla costruzione di edifici telefonici a Roma, a Genova ed a Napoli su aree già acquistate; b) alle spese per canalizzazioni e cavi telefonici a Torino, Milano, Genova, Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo; c) all'impianto di nuove centrali e arredamento di uffici a Torino, Milano, Roma, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo; d) al trasferimento del servizio nelle nuove centrali e riforma degli impianti interni degli abbonati per Torino, Milano, Roma, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo; e) all'aumento graduale delle reti e degli uffici per tutti gli esercizi finanziari fino al 1924-925 compreso; f) ai provvedimenti urgenti di avviamento, alla sistemazione definitiva e provvedimenti provvisori in quelle reti ove ciò risulterà indispensabile; g) alla costruzione di edifici, alle spese per canalizzazione e cavi, all'impianto di nuove centrali e arredamento di uffici, al trasferimento del servizio nelle nuove centrali e riforme degli impianti interni nelle reti minori, ove ciò risulterà necessario.
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