Art. 1
Gli istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Gli istituti o scuole superiori di commercio sopra indicati comprendono le sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al R. decreto 27 giugno l909, n. 517; per la scuola di Genova al R. decreto 22 maggio 1884, n. 2351 (serie 3ª); per la scuola di Bari al R. decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al R. decreto 28 settembre 1911, n. 1109, nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali; e per la scuola di Torino al R. decreto 1° ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare). Nessun'altra scuola superiore di commercio od istituto analogo e nessuna nuova sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge.