Art. 1
Al Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge 15 luglio 1907, n. 506, è sostituito un Consiglio superiore dei telefoni con le attribuzioni indicate negli articoli seguenti.
Al Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge 15 luglio 1907, n. 506, è sostituito un Consiglio superiore dei telefoni con le attribuzioni indicate negli articoli seguenti.