LEGGE 3 aprile 1913, n. 276

Type Legge
Publication 1913-04-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa di bollo ed imposta, ed in special modo da imposte di bollo e registro a favore degli ospedali dì Bibbiena, Pieve San Stefano e Poppi, una tombola telegrafica por la somma di L. 1.000.000, il cui ricavato netto dovrà ripartirsi in parti uguali fra gli ospedali suddetti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1913. VITTORIO EMANUELE. Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.