Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle Congregazioni di carità di Rimini, di Montiano e di Verucchio una tombola telegrafica per l'importo di un milione di lire.
Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle Congregazioni di carità di Rimini, di Montiano e di Verucchio una tombola telegrafica per l'importo di un milione di lire.