LEGGE 3 aprile 1913, n. 280
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esclusione da ogni tassa di bollo ed imposta, ed in special modo da imposte di bollo e registro, a favore dell'erigendo ospedale di Cecina e dell'ospedale civile di Piombino, una tombola telegrafica per la somma di lire 1.000.000, il cui ricavato netto dovrà ripartirsi in parti uguali fra gli ospedali suddetti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dì osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1913. VITTORIO EMANUELE. Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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