LEGGE 8 maggio 1913, n. 407

Type Legge
Publication 1913-05-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di L. 1587,27 al capitolo n. 238-bis: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 29 «Spese di liti e per arbitraggio (Spesa obbligatoria)», dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-911 e retro, per provvedere al saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi nelle spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1911-1912. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 maggio 1913. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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