LEGGE 11 maggio 1913, n. 433

Type Legge
Publication 1913-05-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (Rupicapra ornata) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti, colla comminatoria, per i contravventori, delle sanzioni stabilite dalla legge 18 ottobre 1819, sulle foreste, per l'ex Regno di Napoli. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 maggio 1913. VITTORIO EMANUELE. Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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