LEGGE 22 maggio 1913, n. 458

Type Legge
Publication 1913-05-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, entro tre anni dalla entrata in vigore della legge anzidetta, e che contino meno di 25 anni di servizio, ma più di 22, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1913. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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