LEGGE 25 maggio 1913, n. 594

Type Legge
Publication 1913-05-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Pavia, in conformità delle condizioni contenute nello schema di convenzione in data 30 aprile - 23 ottobre 1912, quella parte della piazza d'armi di Porta Milano in detta città che dopo la collocazione dei recenti impianti ferroviari è rimasta a disposizione dell'Amministrazione militare ricevendo in cambio i terreni già di proprietà Galbarini all'uopo acquistati dal Comune medesimo unitamente all'importo della differenza in danaro fra i due prezzi nell'ammontare di L. 82.454,98. L'importo in danaro sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato «Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni ecc.», ed assegnato ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra a termini degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496 e 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361.

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